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Sez. 3, Sentenza n. 122 del 18/01/1969 (Rv. 338001 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - LUOGO DELLA CONSEGNA - VENDITA CON SPEDIZIONE - VENDITA CON CONSEGNA ALL'ARRIVO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338001-01

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - LUOGO DELLA CONSEGNA - VENDITA CON SPEDIZIONE - VENDITA CON CONSEGNA ALL'ARRIVO - DIFFERENZE.*

In tema di vendita di una cosa da trasportarsi da un luogo all'altro, la distinzione fra 'vendita con spedizioné, da considerarsi come ipotesi normale in base alla presunzione iuris tantum stabilita dall'art 1510 cod civ, e 'vendita con consegna all'arrivò, da ravvisarsi solo in caso di uso o patto contrario alla presunzione predetta, consiste in cio che, mentre nella prima la consegna della cosa venduta si considera effettuata nel luogo in cui la cosa e rimessa al vettore o allo spedizioniere, nella seconda la consegna va effettuata nel domicilio dell'acquirente o nella Sede della sua impresa. (fattispecie riguardante la Determinazione della Competenza per territorio in un caso di vendita con spedizione). (V 1381-66, massima n 322746).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)