Sez. 3, Sentenza n. 1381 del 27/05/1966 (Rv. 322746 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - LUOGO DELLA CONSEGNA - DIFFERENZA FRA VENDITA CON SPEDIZIONE E VENDITA CON CONSEGNA ALL'ARRIVO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - LUOGO DELLA CONSEGNA - DIFFERENZA FRA VENDITA CON SPEDIZIONE E VENDITA CON CONSEGNA ALL'ARRIVO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di vendita di una cosa che deve essere trasportata da un luogo all'altro, la distinzione tra la -vendita con spedizione- da considerarsi come l'ipotesi normale in base alla presunzione juris tantum stabilita dall'art. 1510 cod. civ. - e la -vendita con consegna all'arrivo- -da ravvisarsi solo in caso di uso o patto contrario alla presunzione anzidetta- consiste in cio che, mentre nella prima la consegna della cosa venduta si considera effettuata nel luogo in cui e rimessa allo vettore o al spedizioniere, nella seconda la consegna va effettuata nel domicilio dell'acquirente o nella Sede della sua impresa. L'accertamento se sia stata conclusa l'una o l'altra vendita involge un apprezzamento di merito che, se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita. -nella specie, l'esistenza di un patto contrario alla presunzione legale di cui all'art. 1510 cod.civ. e, quindi, la conclusione di una vendita con consegna all'arrivo erano state desunte dai giudici del merito, oltre che dalla clausola - porto franco-, dal complesso delle clausole contrattuali, le quali, fra l'altro, prevedevano-a- la messa in funzione e il collaudo della macchina venduta, consistente nella constatazione, da parte del personale del venditore, che il funzionamento della stessa era regolare, b-il diritto del compratore di pretendere, oltre al collaudo, prove particolari, C- l'esclusione della responsabilita del venditore per ritardata consegna in determinati casi, d-l'assunzione, da parte del venditore dell'Onere delle spese di trasporto-. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)