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Sez. 3, Sentenza n. 29 del 05/01/1979 (Rv. 396035 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - VENDITA CON SPEDIZIONE E VENDITA FRANCO ARRIVO - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396035-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - VENDITA CON SPEDIZIONE E VENDITA FRANCO ARRIVO - DISTINZIONE.*

In tema di vendita di una cosa da trasportarsi da un luogo all'altro, la distinzione fra "vendita con spedizione", da considerarsi come ipotesi normale in base alla presunzione iuris tantum stabilita dall'art 1510 cod civ, e "vendita franco arrivo", da ravvisarsi soltanto in caso di patto contrario alla presunzione predetta, consiste in cio che, mentre nella prima la consegna della cosa venduta si considera effettuata nel luogo in cui la cosa e rimessa al vettore o allo spedizioniere, nella seconda la consegna va effettuata nel domicilio dell'acquirente o nella Sede della sua impresa. (V 4125/75, mass n 378449; (Conf 122/69, mass n 338001).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)