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Sez. 1, Sentenza n. 21563 del 13/08/2008 (Rv. 605072 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CESSAZIONE - IN GENERE | Presupposti - Giusta causa - Necessità - Esclusione - Applicazione analogica dell'art. 1720 cod.civ. - Esclusione - Fondamento - Accettazione della rinuncia da parte dei soci - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605072-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CESSAZIONE - IN GENERE

I poteri di rappresentanza dell'amministratore di società di capitale cessano per effetto di un valido atto di rinuncia, senza che si renda a tal fine necessaria, salvo specifico patto, la sussistenza di una giusta causa o l'accettazione di quell'atto da parte dei soci. L'art. 2385 cod. civ., infatti, a differenza dell'art. 2383, dettato per l'ipotesi di revoca dell'amministratore, non contempla fra i presupposti della rinuncia l'esistenza di una giusta causa e tale esclusione non prospetta nessuna violazione grave di principi generali, né alcuna ingiustificata carenza di tutela per la società, il cui interesse alla continuità dell'attività gestoria può facilmente essere soddisfatto con l'immediata sostituzione dell'amministratore; sicchè deve escludersi la necessità di far ricorso all'applicazione analogica dell'art. 1720 cod.civ. .

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 2385

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)