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Sez. 2, Sentenza n. 4595 del 07/05/1999 (Rv. 526128 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Materiale difetto della notificazione del ricorso per Cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1999-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526128-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la dichiaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgano a fortiori le stesse conseguenze che derivano dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)