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Sez. L, Sentenza n. 699 del 20/01/1993 (Rv. 480375 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Azione surrogatoria e azione di regresso - Distinzione - Competenza rispettiva.
Stato
decisa il 1993-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480375-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore

L'azione surrogatoria esperita dall'I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., contro il terzo responsabile dell'infortunio del lavoratore ha natura risarcitoria secondo le comuni regole della responsabilità per danni e, quindi, è di competenza del giudice ordinario secondo i normali criteri di valore, diversamente dall'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che, esercitata dallo stesso Istituto nei confronti del datore di lavoro, ricade, attenendo al rapporto di assicurazione obbligatoria, nella competenza funzionale del giudice del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)