Sez. L, Sentenza n. 1269 del 03/02/1995 (Rv. 490259 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Recupero di quanto versato dall'I.N.A.I.L. nei confronti del terzo responsabile - Azione di surroga - Configurabilità - Presupposti - Possibilità di qualificare l'evento come infortunio sul lavoro - Irrilevanza - Competenza funzionale del giudice del lavoro - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
Quando l'I.N.A.I.L., per il recupero di quanto versato in conseguenza dell'infortunio, agisca contro il terzo responsabile (che può anche non far parte dell'organizzazione aziendale alla quale appartiene il lavoratore infortunato) nonché contro i soggetti indicati negli artt. 2049 e 2054 cod. civ., fondando la domanda sulla disciplina della responsabilità civile per fatto illecito, esercita un'azione di surroga la quale, pur disciplinata dall'art. 1916 cod. civ., configura piuttosto una peculiare forma di successione particolare nel diritto di credito, subentrando l'Istituto nei diritti risarcitori del lavoratore assicurato verso il terzo responsabile e, per ciò solo, nella stessa posizione, sostanziale e processuale, in cui si sarebbe trovato il detto assicurato (o i suoi eredi) se avesse agito direttamente nei confronti dei soggetti obbligati al risarcimento secondo la regola degli artt. 2043 e segg. cod. civ.. Ne consegue che, ai fini dell'affermazione dell'obbligazione del terzo (e dei soggetti con esso responsabili) è necessario e sufficiente accertare che l'evento lesivo indennizzato derivi da un fatto illecito secondo la comune disciplina civilistica, indipendentemente dalla possibilità di qualificare l'evento stesso come infortunio sul lavoro; inoltre la natura non previdenziale ma risarcitoria (ancorché limitata al solo danno valutabile nella prospettiva della riduzione della inidoneità al lavoro) di tale azione esclude la competenza funzionale del giudice del lavoro per la relativa controversia, la quale, pur se proposta con il medesimo atto, resta devoluta al giudice ordinario determinato secondo gli ordinari criteri di valore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)