Sez. 2, Sentenza n. 11857 del 26/11/1997 (Rv. 510404 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Risarcimento danni da inadempimento contrattuale - Debito di valore - Svalutazione monetaria intervenuta - Obbligo di valutazione - Prova del maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ. - Necessità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA
L'obbligazione di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta senza necessità che il creditore alleghi e dimostri il danno maggiore ai sensi dell'art. 1224 comma secondo cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)