Sez. 2, Sentenza n. 1251 del 02/02/1995 (Rv. 490241 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Risarcimento danni da inadempimento contrattuale - Debito di valore - Svalutazione monetaria intervenuta - Obbligo di valutazione - Prova del maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ. - Necessità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA
L'obbligazione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta ma di valore, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta senza necessità che il creditore alleghi e dimostri un danno maggiore ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1213, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)