Sez. L, Sentenza n. 4721 del 22/12/1976 (Rv. 383463 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE.*
Il concetto di permanenza della riduzione della capacita di guadagno ai fini del diritto alla pensione di invalidita non deve essere confuso con il concetto di irreversibilita dello stato morboso, che si ricollega all'impossibilita di curare la malattia con appropriati mezzi clinici; e pero, mentre per ritenere sussistente il requisito della permanenza e sufficiente che la condizione di invalidita sia riferibile ad un'infermita di durata incerta ed indeterminata, ed in ogni caso, non breve, non basta, per contro, a fare escludere la sussistenza di tale requisito la mera ipotizzabilita di una riduzione o eliminazione dello stato invalidante a seguito di successive cure mediche o chirurgiche o con l'uso di adeguati apparecchi di protesi. (Conf 2319/74, mass n 370708).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)