Sez. 4, Sentenza n. 6547 del 24/05/1996 Ud. (dep. 26/06/1996) Rv. 205227 - 01
Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - Concorso di colpe | Quantificazione delle colpe concorrenti degli imputati - Poteri del giudice - Esclusione - Responsabilità per l'intero verso il danneggiato di ciascuno degli imputati - Graduazione delle responsabilità penali - Valutazione quantificativa delle colpe - Possibilità.
Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - Concorso di colpe
In tema di reato colposo, poiché nel processo penale l'unico rapporto civilistico che viene in considerazione è quello tra la parte civile e l'imputato (e l'eventuale responsabile civile) è preclusa al giudice la valutazione quantificatoria delle colpe concorrenti degli imputati, ciascuno dei quali, ai sensi dell'art. 2055 Cod. Civ., risponde per l'intero verso il danneggiato. Questa, al più, può essere compiuta al fine di graduare la responsabilità penale dei prevenuti, senza alcuna efficacia vincolante nell'eventuale giudizio civile di regresso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 1, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)