diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 5728 del 04/12/2001 Ud. (dep. 13/02/2002) Rv. 220955 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE | Accertamento del concorso causale del terzo ai fini della determinazione della pena - Necessità - Obbligo di quantificazione percentuale della colpa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220955-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE

In tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile, che diminuisce l'entità del risarcimento dovuto a norma degli artt. 1227 e 2056 cod. civ.; ne deriva che detto obbligo di determinazione percentualistica non sussiste nell'ipotesi di apporti causali concorrenti di più imputati ovvero di imputati e terzi, in cui il credito risarcitorio della parte civile è assistito dal principio di solidarietà passiva ex art. 2055 cod.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 133 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)