Sez. 1, Sentenza n. 1079 del 16/01/1995 Ud. (dep. 01/02/1995) Rv. 201236 - 01
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Richiesta di prova | Questioni preliminari - Acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'art. 468 cod. proc. pen. - Dimostrazione della parte di non averle potute indicare tempestivamente - Circostanze addotte - Valutazione discrezionale del giudice di merito - Criteri tassativi di impossibilità attinente alla novità delle emergenze probatorie - Esclusione.
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Richiesta di prova
Rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito la valutazione delle circostanze addotte dalle parti processuali per dimostrare, a norma dell'art. 493, comma terzo, cod. proc. pen., di non avere potuto indicare tempestivamente le prove nella lista indicata dall'art. 468 cod. proc. pen.. Il giudice, infatti, non è vincolato da criteri tassativi di impossibilità attinenti alla novità delle emergenze probatorie acquisite ma può considerare qualsiasi circostanza, anche relativa a situazioni soggettive od occasionali, che abbia determinato la tardività, nell'allegazione delle prove.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 493 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)