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Sez. 2, Sentenza n. 8169 del 21/01/2015 Ud. (dep. 24/02/2015) Rv. 264274 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA | Acquisizione di prove non indicate nella lista prevista dall'art. 468 cod. proc. pen. - Testimonianza di coimputato avente iniziato la sua collaborazione con l'A.G. dopo l'apertura del dibattimento - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264274-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RICHIESTE DI PROVA

È ammissibile, ex art. 493, secondo comma, cod. proc. pen., la testimonianza del chiamante in correità che abbia iniziato la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria successivamente all'apertura del dibattimento, essendo evidente l'impossibilità di indicazione tempestiva del dichiarante nella lista testi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)