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Sez. 2, Sentenza n. 795 del 06/02/1979 (Rv. 396971 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE - PREGIUDIZIO PER L'INCAPACE - VALUTAZIONE DEL BENE OGGETTO DELL'ATTO DELL'INCAPACE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396971-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE - PREGIUDIZIO PER L'INCAPACE - VALUTAZIONE DEL BENE OGGETTO DELL'ATTO DELL'INCAPACE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione di un bene, che sia stato oggetto di un atto giuridico compiuto da persona incapace di intendere e di volere, al fine di stabilire se da tale atto sia derivato grave pregiudizio all'autore, rientra nell'ambito del giudizio di fatto e appartiene alla Competenza propria ed esclusiva del giudice di merito, le cui determinazioni non sono sindacabili in Sede di legittimita se non sono viziate da errori giuridici o difetti logici. (Conf 3173/75, mass n 377275).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)