Sez. 2, Sentenza n. 2340 del 01/03/1995 (Rv. 490822 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Onere della prova gravante sull'interessato - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE
Agli effetti della disposizione dettata dall'art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale, la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità deve essere fornita dall'interessato ed il giudizio sul punto è riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)