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Sez. L, Sentenza n. 5675 del 26/06/1987 (Rv. 454124 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE - DISPOSIZIONE EX ART. 1419 COD. CIV. - APPLICABILITÀ AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO - PARTE DEL CONTRATTO AFFETTA DA NULLITÀ - NATURA DI CLAUSOLA - ACCERTAMENTO - CRITERI - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - NULLITÀ DI SINGOLE CLAUSOLE - ESTENSIONE ALL'INTERO CONTRATTO - CONDIZIONI - PROVA - ONERE DELLA PARTE INTERESSATA.*
Stato
decisa il 1987-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454124-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE - DISPOSIZIONE EX ART. 1419 COD. CIV. - APPLICABILITÀ AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO - PARTE DEL CONTRATTO AFFETTA DA NULLITÀ - NATURA DI CLAUSOLA - ACCERTAMENTO - CRITERI - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - NULLITÀ DI SINGOLE CLAUSOLE - ESTENSIONE ALL'INTERO CONTRATTO - CONDIZIONI - PROVA - ONERE DELLA PARTE INTERESSATA.*

Agli effetti della disposizione dettata dall'art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale, applicabile anche al contratto collettivo di lavoro, l'accertamento se la parte del contratto inficiata da nullità costituisca una clausola va condotto in termini sostanziali, e non formali, identificandosi la clausola in un unitario elemento precettivo del contratto, che può articolarsi anche in più Disposizioni, ed è riservato al Sindacato del giudice del merito, non censurabile in Sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Peraltro, quando la nullità investe singole clausole per il principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur), che costituisce la regola nel sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da Invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)