Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25818 del 21/12/2010 (Rv. 615860 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI | Domanda di condanna del debitore istante al pagamento delle spese processuali - Avanzata dal debitore in sede di reclamo - Ammissibilità - Fondamento - Decreto emanato in detta sede dalla corte di appello - Condanna del creditore alla rifusione delle spese processuali - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI
In sede di reclamo avverso il decreto di rigetto del ricorso di fallimento, il debitore può chiedere la condanna del creditore istante al pagamento delle spese processuali, essendogli solo precluso, ai sensi dell'art. 22 legge fall., introdurre tale domanda in separato giudizio; ne consegue a pronuncia della corte d'appello, in detta sede, incide, nella parte in cui regola le spese, su un diritto soggettivo e, pertanto, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)