Sez. 1, Sentenza n. 2942 del 04/04/1997 (Rv. 503503 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA | Provvedimento conseguenziale del pretore - Credito del debitore esecutato, originato da rapporto di lavoro o a questo assimilato - Remissione, per competenza per materia, al Pretore del lavoro - Necessità - Riferimento dell'art. 548 cod. proc. civ. al Tribunale - Ininfluenza.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA
In tema di pignoramento presso terzi e di mancata dichiarazione del terzo, la formulazione letterale dell'art. 548 cod. proc. civ., la quale prevede solo il rinvio della causa al "tribunale" competente, non esime il giudice dell'esecuzione dal rimettere il giudizio di accertamento del credito contestato, al pretore in funzione di giudice del lavoro, ogni qual volta tale credito tragga origine da un rapporto di lavoro subordinato o da altro rapporto ad esso assimilabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)