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Sez. L, Sentenza n. 2805 del 23/03/1994 (Rv. 485881 - 01)

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo | Mancata o contestata dichiarazione del terzo a seguito di pignoramento di un credito di lavoro o previdenziale - Controversia conseguente - Devoluzione al pretore del lavoro - Necessità.
Stato
decisa il 1994-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485881-01

Esecuzione forzata - Mobiliare - Presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo

Nell'espropriazione presso terzo con pignoramento di un credito di lavoro o previdenziale derivante dai rapporti contemplati dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ., la controversia di cui agli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo, spetta funzionalmente alla cognizione del pretore in qualità di giudice del lavoro, tenuto conto che il relativo giudizio si pone in modo autonomo sia rispetto al processo esecutivo che all'eventuale opposizione all'esecuzione e che l'oggetto specifico dell'accertamento (il credito del debitore esecutato) trova origine in uno dei rapporti previsti dai citati artt. 409 e 442.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)