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Sez. 1, Sentenza n. 1094 del 05/02/1997 (Rv. 502224 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE | Controversia tributaria - Nozione - Messa in discussione dei presupposti dell'assoggettamento ad imposta - Sufficienza - Esclusione - Proposizione della domanda nei confronti dell'ente impositore - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502224-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE

Perché possa aversi una controversia tributaria, come tale rimessa alla competenza delle commissioni tributarie o, in difetto, a quella per materia del tribunale ex art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., non è sufficiente che l'attore metta in discussione con la propria domanda l'esistenza delle condizioni da cui la legge fa dipendere il suo assoggettamento ad una determinata pretesa fiscale, ma occorre anche che detta domanda sia rivolta nei confronti dell'ente impositore che quella pretesa ha avanzato. Pertanto, non può parlarsi di controversia tributaria, ai fini della competenza, quando l'attore si limiti a formulare nei confronti di un soggetto terzo una domanda volta a riversare su quest'ultimo le conseguenze economiche del suo assoggettamento alla pretesa dell'amministrazione finanziaria, senza però convenire in giudizio l'amministrazione medesima, costituendo in una causa siffatta oggetto del giudizio, non già il rapporto tributario, bensì unicamente il diverso rapporto in base al quale il soggetto passivo della pretesa tributaria pretende di rivalersi nei riguardi del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)