Sez. 1, Sentenza n. 7954 del 25/08/1997 (Rv. 507066 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE | Controversia tributaria - Nozione - Messa in discussione dei presupposti dell'assoggettamento ad imposta - Sufficienza - Esclusione - Proposizione della domanda nei confronti dell'ente impositore - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE
La controversia tributaria, devoluta - come tale - alla competenza esclusiva del Tribunale ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., è solo quella riguardante il rapporto giuridico d'imposta fra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente, ove entrambi gli elementi, rispettivamente di carattere oggettivo e soggettivo, concorrano. Esula, pertanto, da tale nozione la controversia che, seppure basata sulla pretesa illegittimità di un'imposizione fiscale, riguardi unicamente una domanda rivolta nei confronti di un terzo al fine di riversare su quest'ultimo le conseguenze economiche di una tale imposizione cui l'attore sia stato assoggettato da parte dell'Amministrazione finanziaria, la quale ultima non sia stata citata in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)