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Sez. L, Sentenza n. 10343 del 05/08/2000 (Rv. 539256 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Onere di specifica indicazione dei mezzi di prova - Produzione di documento senza specificazione del valore probatorio di esso - Insufficienza - Obbligo del giudice di valutare il documento ex art. 421 cod. proc. civ. - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539256-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

In base al disposto dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., a soddisfare l'onere della prova non è sufficiente la produzione di un documento ritenuto idoneo dal convenuto, ma è altresì necessario che questi indichi specificamente l'uso che intende farne, onde evitare che il contraddittorio relativo sia in tutto o in parte impedito; né lo stesso convenuto, inottemperante a tale onere, può poi lamentare che il giudice, nell'esercizio dei poteri istruttori conferitigli dal successivo art. 421 cod. proc. civ., non abbia preso in esame il documento ritualmente prodotto e non vi abbia ravvisato una prova utile alla sua difesa (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva rilevato che la datrice di lavoro convenuta in giudizio per l'annullamento di un licenziamento disciplinare, dopo avere in primo grado depositato una lettera di addebito, aveva deciso di adoperarla come prova della avvenuta contestazione solo in secondo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)