Sez. L, Sentenza n. 3305 del 19/05/1986 (Rv. 446283 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDE GIUDIZIALI - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI DOCUMENTI OFFERTI IN COMUNICAZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDE GIUDIZIALI - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI DOCUMENTI OFFERTI IN COMUNICAZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
La decadenza che sanziona per il ricorrente - stante la necessaria estensione della disposizione espressa contenuta nell'art. 416 cod. proc. civ. per il resistente - l'omissione, nell'atto introduttivo del giudizio, della specifica indicazione dei documenti che si offrono in comunicazione, come prescritto dall'art. 414 cod. proc. civ., determina, non già l'Invalidità o l'inammissibilità del ricorso, ma soltanto l'impossibilità di utilizzare come fonte di prova i documenti prodotti, a prescindere dai quali la domanda può trovare tuttavia accoglimento sulla base di ogni altra prova acquisita d'ufficio dal giudice, o fornita dall'altra parte, o desunta dal comportamento delle parti, o conseguente alla prestazione del giuramento decisorio. (V 1077/85, mass n 439211; (V 860/85, mass n 439042).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)