Sez. L, Sentenza n. 2552 del 29/03/1990 (Rv. 466248 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE - ASSENZA DAL LAVORO PER CURE IDROTERMALI - TUTELA EX ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE - ASSENZA DAL LAVORO PER CURE IDROTERMALI - TUTELA EX ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
L'assenza dal lavoro del dipendente privato, per fruire, fuori delle ferie annuali, di cure idrotermali, alle condizioni e nei limiti dettati sia dall'art. 4 della legge 7 agosto 1982 n. 526, sia dallo art. 13 della legge 11 novembre 1983 n. 638, di conversione, con modificazioni, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, è soggetta alla tutela contemplata dall'art. 2110 cod. civ., con il conseguenziale diritto al relativo trattamento economico, in quanto configura una fattispecie legale di impossibilità temporanea della prestazione lavorativa, sostanzialmente equivalente allo stato di malattia, essendo la necessità terapeutica delle cure suddette relativa ad uno stato morboso attuale, ancorché non in fase acuta. (Conf 2206/88, mass n 458029; (Conf 5634/88, mass n 160182; (Conf 7292/87, mass n 455375).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 526 art. 4, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)