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Sez. 3 - , Sentenza n. 27165 del 28/12/2016 (Rv. 642345 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Giudizio civile – Fallimento di una delle parti costituite – Effetti – Interruzione di diritto del processo ex art. 43 legge fall. – Sussistenza – Termine per la riassunzione – Decorrenza – Dalla conoscenza in forma legale dell’evento interruttivo – Configurabilità – Modalità.
Stato
decisa il 2016-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642345-02

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI

In caso di interruzione del processo determinata, "ipso iure", dall'apertura del fallimento, giusta l'art. 43, comma 3, l.fall., aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare; la conoscenza deve, inoltre, essere "legale", cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 41, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)