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Sez. 1, Sentenza n. 2850 del 26/04/1983 (Rv. 427764 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI- FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - RESPONSABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427764-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI- FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - RESPONSABILITÀ - LIMITI.*

L'assuntore del concordato fallimentare è tenuto, nella misura concordata, e quando una specifica clausola non ne limiti la responsabilità ai soli crediti ammessi al passivo, al pagamento pure dei crediti che non abbiano partecipato al concorso fallimentare, perché non insinuati, o per i quali, al momento dell'omologazione, sia tuttora in corso l'esame (per effetto di tardività della domanda, o della loro contestazione, o di opposizione allo stato passivo), sempreché ne venga poi accertata l'effettiva sussistenza, ma non anche dei crediti che siano stati esclusi dal passivo, ed in ordine ai quali non sia pendente opposizione avverso tale esclusione, salvo che risulti un'espressa clausola della proposta di concordato, recepita dalla sentenza di omologazione, affermativa del suo Obbligo di soddisfare anche siffatti crediti esclusi. (V 2886/76, mass n 381638)*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 128, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 128, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)