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Sez. 1, Sentenza n. 2360 del 15/05/1978 (Rv. 391756 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DECESSO DELLA PARTE NON DICHIARATO NE NOTIFICATO - PRINCIPIO DELLA NON ULTRATTIVITA DELLA PROCURA AL DIFENSORE DOPO LA SENTENZA DEFINITIVA DI UNA FASE PROCESSUALE - LIMITE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AL PROCURATORE DEL DEFUNTO - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1978-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391756-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DECESSO DELLA PARTE NON DICHIARATO NE NOTIFICATO - PRINCIPIO DELLA NON ULTRATTIVITA DELLA PROCURA AL DIFENSORE DOPO LA SENTENZA DEFINITIVA DI UNA FASE PROCESSUALE - LIMITE - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AL PROCURATORE DEL DEFUNTO - VALIDITA.*

Il principio in base al quale l'ultrattivita della procura al difensore, dopo il decesso della parte, per il caso in cui l'evento non sia stato dichiarato o notificato, non opera oltre la sentenza che chiude la fase processuale nella quale l'evento medesimo si e verificato (nella specie, giudizio di primo grado), trova limite nell'esigenza di tutelare la buona fede della controparte, nel senso cioe che va riconosciuta validita ed efficacia all'impugnazione di detta sentenza che essa notifichi al procuratore del defunto, ignorando senza colpa quel decesso. (V 2495/77, mass n 386208; (V 951/75, mass n 374339).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)