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Sez. 2, Sentenza n. 2452 del 15/04/1980 (Rv. 406172 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO - ULTRATTIVITA DELLA PROCURA - LIMITI TEMPORALI - DEROGHE - IMPUGNAZIONE NOTIFICATA AL PROCURATORE DEL DEFUNTO AD OPERA DELLA PARTE CHE IGNORI SENZA COLPA LA MORTE DI COSTUI - VALIDITA - MORTE DELLA PARTE VERIFICATASI NELLE MORE TRA LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA E LA NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - APPLICABILITA DEI PREDETTI PRINCIPI.*
Stato
decisa il 1980-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406172-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO - ULTRATTIVITA DELLA PROCURA - LIMITI TEMPORALI - DEROGHE - IMPUGNAZIONE NOTIFICATA AL PROCURATORE DEL DEFUNTO AD OPERA DELLA PARTE CHE IGNORI SENZA COLPA LA MORTE DI COSTUI - VALIDITA - MORTE DELLA PARTE VERIFICATASI NELLE MORE TRA LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA E LA NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - APPLICABILITA DEI PREDETTI PRINCIPI.*

Il principio in base al quale l'ultrattivita della procura al difensore, dopo il decesso della parte, per il caso in cui l'evento non sia stato dichiarato o notificato, non opera oltre la sentenza che chiude la fase processuale nella quale l'evento medesimo si e verificato, trova limite nell'esigenza di tutelare la buona fede della controparte, con la conseguenza che va riconosciuta validita ed efficacia all'impugnazione di detta sentenza che essa notifichi al procuratore del defunto, ignorando senza colpa quel decesso. Tale principio trova applicazione anche nel caso di morte della parte verificatasi nel periodo intercorrente fra la pubblicazione della sentenza (purche, beninteso, non notificata dagli eredi) e la notifica dell'impugnazione, sempreche sussista, nella parte che notifica l'impugnazione al procuratore del defunto, l'incolpevole ignoranza del decesso di quest'ultimo. (Conf 2360/78, mass n 391756 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)