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Sez. 2, Sentenza n. 951 del 13/03/1975 (Rv. 374339 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONE IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DELLA PARTE DEFUNTA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374339-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONE IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DELLA PARTE DEFUNTA - VALIDITA - CONDIZIONI.*

Nel caso di morte di una parte, avvenuta nel corso del processo e non dichiarata ne notificata alle controparti, l'ultrattivita del mandato al difensore non opera al di la della sentenza che chiude la fase processuale nella quale si e verificato l'evento; tuttavia, a tutela della buona fede della parte che impugni la sentenza ignorando senza colpa la nuova situazione, l'impugnazione notificata al procuratore del defunto deve ritenersi valida ed efficace. (Conf 2977/71, mass n 354247; V 502/70, mass n 345530).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)