Sez. 2, Sentenza n. 951 del 13/03/1975 (Rv. 374339 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONE IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DELLA PARTE DEFUNTA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONE IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DELLA PARTE DEFUNTA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Nel caso di morte di una parte, avvenuta nel corso del processo e non dichiarata ne notificata alle controparti, l'ultrattivita del mandato al difensore non opera al di la della sentenza che chiude la fase processuale nella quale si e verificato l'evento; tuttavia, a tutela della buona fede della parte che impugni la sentenza ignorando senza colpa la nuova situazione, l'impugnazione notificata al procuratore del defunto deve ritenersi valida ed efficace. (Conf 2977/71, mass n 354247; V 502/70, mass n 345530).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)