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Sez. L, Sentenza n. 217 del 12/01/1983 (Rv. 425047 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI STABILITI DAI CONTRATTI COLLETTIVI - SUFFICIENZA - RICORSO AD ALTRI CRITERI - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1983-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425047-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI STABILITI DAI CONTRATTI COLLETTIVI - SUFFICIENZA - RICORSO AD ALTRI CRITERI - DIVIETO.*

Ove risulti accertata l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle fattispecie contrattuali per l'inquadramento dei prestatori di lavoro subordinato nelle categorie in esse previste, non è consentito al giudice ricorrere ad altri criteri per verificare l'esattezza delle qualifiche singolarmente attribuite. (nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha accolto la tesi dell'azienda ricorrente, secondo cui la disciplina contrattuale collettiva per i dirigenti delle imprese degli enti locali riconosceva la qualifica dirigenziale soltanto ai direttori o dirigenti di aziende farmaceutiche aventi la gestione di almeno sei farmacie - o, dall'1 gennaio 1980, di almeno cinque - e non già di un numero inferiore). (V 167/79, mass n 396235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)