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Sez. L, Sentenza n. 167 del 10/01/1979 (Rv. 396235 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI RICHIESTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI - SUFFICIENZA - RICORSO AD ALTRI CRITERI - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1979-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396235-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI RICHIESTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI - SUFFICIENZA - RICORSO AD ALTRI CRITERI - DIVIETO.*

Seppure ai fini della Determinazione della qualifica spettante al lavoratore subordinato nell'ambito di una certa categoria o della sua appartenenza ad una determinata categoria piuttosto che ad un altra, occorre avere riguardo alle mansioni effettivamente ed in concreto esercitate dallo stesso, prescindendo da ogni criterio di carattere formalistico, ove risulti accertata l'esistenza dei requisiti richiesti, dalle pattuizioni contrattuali per lo inquadramento dei prestatori di lavoro subordinato nelle categorie in esse previste, non e dato al giudice ricorrere ad altri criteri per verificare l'esattezza della qualifica singolarmente attribuita, la quale deve essere agganciata alla tipicita delle relative mansioni. (Conf 4826/77, mass n 388432; (Conf 1969/74, mass n 370204; (Conf 2234/67, mass n 329419).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)