Sez. 2, Sentenza n. 2732 del 25/02/2002 (Rv. 552510 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE | Pagamento effettuato a rappresentante apparente - Equiparazione - Effetto liberatorio - Condizioni - Attore titolare del credito - Deduzione dell'imputabilità del pagamento eseguito al creditore apparente a debito diverso da quello dedotto in giudizio - Onere probatorio a suo carico.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE
La norma dell'art. 1189 cod. civ., che riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di "ratio", all'ipotesi di pagamento effettuato sia al creditore apparente, sia alla persona che appare autorizzata a riceverlo per conto del creditore, e, pertanto, deve tanto più ritenersi liberato colui che, debitore di una società, provi di aver pagato al legale rappresentante della stessa che appaia agire in tale qualità. Conseguentemente, sul titolare del credito della cui estinzione si controverte, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare a debito diverso da quello dedotto in giudizio, incombe l'onere di provare l'esistenza del diverso rapporto intercorso tra il convenuto debitore ed il terzo a cui il pagamento fu effettuato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)