Sez. 6, Sentenza n. 40625 del 08/10/2009 Ud. (dep. 21/10/2009) Rv. 245288 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE | Poteri del giudice d'appello - Limiti - Cognizione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE
In sede di impugnazione, la disposizione di cui all'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d'appello, con la conseguenza che questi - fermo restando il limite del divieto di "reformatio in peius" - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante. (Fattispecie relativa al reato di calunnia, in cui la S.C. ha ritenuto legittima la valutazione compiuta dal giudice del gravame in ordine all'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese dalle persone offese in fase di indagine e ritenute inutilizzabili dal giudice di primo grado in ragione della loro prevedibile ripetibilità in fase dibattimentale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)