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Sez. 1, Sentenza n. 1891 del 22/06/1974 (Rv. 370104 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - REALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1974-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370104-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - REALE - DIFFERENZE.*

L'interposizione reale di persona - la quale, a differenza dell'interposizione fittizia, non configura un'ipotesi di simulazione relativa - si basa su un particolare rapporto fra interponente ed interposto che riveste di regola, il carattere del mandato senza rappresentanza e si verifica allorquando un soggetto (l'interposto), d'intesa con un altro soggetto (l'interponente), contratta in nome proprio con un terzo soggetto e diventa titolare effettivo dei diritti derivanti dal contratto, con l'Obbligo, nascente dal rapporto interno con l'interponente, di ritrasferire a quest'ultimo i diritti in tal modo acquistati. Nell' interposizione fittizia si ha, invece, un accordo simulatorio intercorrente fra tre soggetti -il contraente effettivo o interponente, il contraente fittizio o interposto e l'altro contraente - per effetto del quale la stipulazione del negozio con la persona interposta e soltanto apparente, poiche nella realta il vero contraente e la persona che non figura nel negozio nei cui confronti l'altro contraente intende assumere tutti i diritti ed obblighi contrattuali. (V 1682'72, mass n 358558).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1705 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)