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Sez. 3, Sentenza n. 21130 del 31/03/2026 Ud. (dep. 09/06/2026) Rv. 290143-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Ulteriore riduzione di pena prevista ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Procedimenti per i quali è precluso l'accesso al giudizio abbreviato - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290143-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

Il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto, previsto dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., si applica esclusivamente ai procedimenti penali in trattazione nelle forme del giudizio abbreviato al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 o a quelli per i quali sia possibile l'accesso a tale rito secondo la disciplina ordinaria, in quanto la citata disposizione introduce una regola di natura mista, sostanziale e processuale, siccome applicabile solo in caso di giudizio abbreviato, e che non può nemmeno costituire il presupposto per la rimessione in termini ai fini dell'accesso al precisato procedimento speciale ove tale facoltà sia preclusa, stanti l'assenza di disposizioni transitorie e l'operatività del principio "tempus regit actum".

Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)