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Sez. 1, Sentenza n. 28322 del 23/05/2025 Cc. (dep. 01/08/2025) Rv. 288339-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Ulteriore riduzione di pena prevista ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità al condannato con giudizio ordinario che non abbia proposto appello - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288339-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente la riduzione di un sesto della pena all'imputato che, giudicato con rito ordinario, non abbia proposto appello, in quanto il riconoscimento del beneficio nel solo caso di giudizio abbreviato non è irragionevole né arbitrario, ma rientra in una legittima scelta discrezionale di politica criminale del legislatore, giustificata dalla natura deflattiva del rito.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)