Sez. 5, Sentenza n. 5351 del 07/11/2025 Cc. (dep. 10/02/2026) Rv. 289518-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado nelle forme del rito ordinario al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Istanza di remissione nel termine presentata al giudice per il dibattimento - Rigetto - Recupero dell’istanza in appello - Possibilità - Condizioni - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA
In tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., si applica anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e in corso di celebrazione con le forme del rito ordinario, se l'imputato abbia formulato davanti al giudice del dibattimento l'istanza di remissione nel termine per l'ammissione al giudizio abbreviato dopo l'inizio di operatività della nuova disciplina e, nel caso in cui tale richiesta sia stata rigettata, l'abbia riproposta, con contestuale rinuncia all'impugnazione, mediante gravame avverso la sentenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione che prevede la riduzione della pena nella misura di un sesto, incidendo sul trattamento sanzionatorio, ha anche natura sostanziale e, quindi, si applica, in quanto più favorevole al reo, ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore).
Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)