Sez. 1, Sentenza n. 4605 del 03/11/1989 (Rv. 464053 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AREA EDIFICABILE - INDENNITÀ STIMATA, IN SEDE AMMINISTRATIVA, CON I CRITERI EX ART. 16 LEGGE N. 865 DEL 1971 - RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DI SOMME MAGGIORI PER EFFETTO DELLA SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DI TALI CRITERI - INADEMPIENZA DELL'ESPROPRIANTE - PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA - CONFIGURABILITÀ - MOMENTO DETERMINANTE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - AREA EDIFICABILE - INDENNITÀ STIMATA, IN SEDE AMMINISTRATIVA, CON I CRITERI EX ART. 16 LEGGE N. 865 DEL 1971 - RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DI SOMME MAGGIORI PER EFFETTO DELLA SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DI TALI CRITERI - INADEMPIENZA DELL'ESPROPRIANTE - PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA - CONFIGURABILITÀ - MOMENTO DETERMINANTE.*
Qualora l'indennità di espropriazione di area edificabile sia stata stimata, in Sede amministrativa, in conformità dei criteri di cui all'art. 16, quinto, sesto e settimo comma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e poi riconosciuta inadeguata, in esito al giudizio di opposizione, per effetto della sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità di tali criteri e della conseguente applicabilità della regola generale posta dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, l'inadempienza dell'espropriante, in relazione alle maggiori somme accordate all'espropriato, pur decorrendo dalla data dell'espropriazione, quale momento dell'insorgenza del debito, non può presumersi colposa, anche ai fini della responsabilità risarcitoria prevista dall'art. 1224 secondo comma cod. civ., se non a partire dalla suddetta declaratoria, considerando, per il periodo precedente, la corrispondenza di quella stima amministrativa alle norme all'epoca in vigore, vincolanti per l'espropriante medesimo. (V 3545/88 mass n 458868; (V 2249/87, mass n 451476).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)