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Sez. L, Sentenza n. 2249 del 03/03/1987 (Rv. 451476 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - OBBLIGAZIONE EX SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 119 DEL 1981 DI CORRISPONDERE ALL'EX ADDETTO AI SERVIZI DI TELEFONIA TITOLARE DI PENSIONE D'IMPORTO ANNUO SUPERIORE A LIRE SETTEMILIONIDUECENTOMILA - SOMME TRATTENUTE DALL'1 GENNAIO 1974 - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA - DIRITTO AGLI INTERESSI MORATORI ED AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451476-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - OBBLIGAZIONE EX SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 119 DEL 1981 DI CORRISPONDERE ALL'EX ADDETTO AI SERVIZI DI TELEFONIA TITOLARE DI PENSIONE D'IMPORTO ANNUO SUPERIORE A LIRE SETTEMILIONIDUECENTOMILA - SOMME TRATTENUTE DALL'1 GENNAIO 1974 - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA - DIRITTO AGLI INTERESSI MORATORI ED AL RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - CONDIZIONI.*

L'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di una norma comporta che tali pronunzie abbiano effetto anche in ordine ai rapporti svoltisi precedentemente (eccettuati quelli definiti con sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque definitivamente esaurite), ma non vale a far ritenere illecito - e, come tale, fonte di Obbligo risarcitorio avente natura di debito di valore - il comportamento realizzato, anteriormente alla sentenza d'incostituzionalità in conformità alla norma successivamente dichiarata illegittima, non potendo detto comportamento ritenersi caratterizzato soggettivamente dal dolo o dalla colpa. Pertanto, l'obbligazione dell'i.N.P.S. - derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 1981 (dichiarativa dell'illegittimità del combinato disposto degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967 n. 583, unico della legge 30 marzo 1968 n. 369 e 31 della legge 3 giugno 1975 n. 160) - di corrispondere all'ex addetto ai servizi di telefonia titolare di pensione d'importo annuo superiore a lire 7.200.000, le somme indebitamente trattenutegli dall'1 gennaio 1974 costituisce un debito non di valore ma di valuta, che è produttivo di interessi corrispettivi non dalla data della pubblicazione della citata sentenza costituzionale ma dalla data di effettuazione delle indebite trattenute ed in relazione al quale il diritto agli interessi moratori ed al risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., può essere riconosciuto, nel concorso dei relativi presupposti, solo in relazione al periodo posteriore alla pubblicazione della detta sentenza, non essendo nel periodo anteriore configurabile un inadempimento colpevole dell'istituto. (V 186/83, mass n 426704; (V 5579/82, mass n 423321).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2056, Legge 13/07/1967 num. 583 art. 22 CORTE COST., Legge 20/03/1968 num. 369 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)