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Sez. 2, Sentenza n. 1393 del 12/09/1970 (Rv. 347167 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - NOZIONE DI COSTRUZIONE, DI FABBRICA O DI MURO - COSTRUZIONE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347167-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - NOZIONE DI COSTRUZIONE, DI FABBRICA O DI MURO - COSTRUZIONE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai fini dell'osservanza delle distanze legali di cui all'art 873 cod civ, deve ritenersi come costruzione non solo l'opera che abbia le caratteristiche di un edificio o di altra fabbrica in muratura, ma anche ogni altra opera la quale possegga i caratteri della solidita, stabilita e della immobilizzazione rispetto al suolo, ancorche difetti di una propria individualita, rappresentando un semplice accessorio del fabbricato. L'apprezzamento circa la sussistenza di una preesistente opera edilizia dai suddetti caratteri (nella specie garage), al fine del rispetto delle distanze legali nel caso di una nuova costruzione, integra un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione. (Conf 802'69 mass n 339128).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)