Sez. 2, Sentenza n. 802 del 13/03/1969 (Rv. 339128 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - NOZIONE DI COSTRUZIONE, DI FABBRICA O DI MURO - COSTRUZIONE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - NOZIONE DI COSTRUZIONE, DI FABBRICA O DI MURO - COSTRUZIONE - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Ai fini dell'osservanza delle distanze legali di cui all'art.873 cod civ, deve ritenersi come costruzione non solo l'opera che abbia le caratteristiche di un edificio o di altra fabbrica in muratura, ma anche ogni altra opera la quale possegga i caratteri della solidita, stabilita e della immobilizzazione rispetto al suolo, ancorche difetti di una propria individualita, rappresentando un semplice accessorio dal fabbricato. L'apprezzamento circa la sussistenza in una preesistente opera edilizia dei suddetti caratteri, al fine del rispetto delle distanze legali nel caso di una nuova costruzione, integra un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione. (in base ai detti principi, la suprema Corte ha respinto la censura con la quale il ricorrente lamentava che i giudici di merito avevano qualificato come costruzione una preesistente canaletta per il deflusso delle acque, allogata nel muro di un proprietario confinante). (V. N.3767-68 mass 337148 349-65 1598-64.)*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)