Sez. 6, Sentenza n. 13585 del 01/04/2025 Cc. (dep. 08/04/2025) Rv. 287867-02
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE | Sequestro di dispositivi informatici - Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza CGUE del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21 - Preventiva autorizzazione del giudice - Mancanza - Inutilizzabilità della prova - Esclusione - Nullità dell'atto - Sussistenza - Deducibilità dopo la pronuncia del tribunale del riesame - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE
Il sequestro dei dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale eseguito dal pubblico ministero senza la preventiva autorizzazione del giudice, in violazione della Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21, non comporta l'inutilizzabilità della prova in tal modo acquisita, ma la nullità dell'atto, che non può essere dedotta qualora, sul sequestro medesimo, si sia pronunciato il tribunale del riesame, essendo stato, in tal caso, garantito un esame effettivo e indipendente sulla necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 27/04/2016 num. 680, Decreto Legisl. 18/05/2018 num. 51, Direttive del Consiglio CEE 12/07/2002 num. 58 art. 15, Direttive del Consiglio CEE 25/11/2009 num. 136, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 7, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)