Sez. 3, Sentenza n. 1892 del 11/02/2002 (Rv. 552170 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE | Esecuzione di miglioramenti, da parte del conduttore, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legge - Inadempimento contrattuale - Arricchimento ingiustificato del concedente - Non configurabilità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE
Poiché l'esecuzione di miglioramenti da parte del conduttore senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legge si esaurisce nell'ambito del rapporto di affitto e costituisce inadempimento contrattuale, che può anche giustificare la risoluzione del contratto medesimo per fatto del conduttore, non è configurabile, in favore dell'affittuario e a carico del concedente, una azione di arricchimento senza giusta causa, costituendo proprio detta violazione dagli obblighi contrattuali la causa dell'arricchimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)