Sez. 3, Sentenza n. 3778 del 25/08/1989 (Rv. 463684 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE - DISPOSIZIONE EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - CARATTERE INNOVATIVO LIMITATO ALLA DISCIPLINA PROCEDIMENTALE E NON SOSTANZIALE - SANATORIA DELLE OPERE ESEGUITE IN DATA ANTERIORE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE - DISPOSIZIONE EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - CARATTERE INNOVATIVO LIMITATO ALLA DISCIPLINA PROCEDIMENTALE E NON SOSTANZIALE - SANATORIA DELLE OPERE ESEGUITE IN DATA ANTERIORE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
In tema di contratti agrari, la disposizione prevista dall'art. 16 della legge n. 203 del 1982, con riguardo alle opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, si limita ad innovare la previgente disciplina procedimentale ma non quella sostanziale, senza che il comma settimo del successivo art. 17 comporti una sanatoria delle opere comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della citata legge (alle quali estende soltanto i diritti alle indennità, ai finanziamenti pubblici ed alle esenzioni fiscali), con la conseguenza che l'esecuzione di dette opere in violazione degli artt. 11 e 14 della legge n. 11 del 1971 costituisce tuttora inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 4, lett. A del d.l. lt. N. 157 del 1945, comportando la violazione, da parte dell'affittuario, sia del divieto di mutare arbitrariamente l'originaria destinazione del fondo, sia dell'Obbligo di fedeltà nell'esecuzione del contratto, come si evince anche dall'art. 19 della citata legge n. 203 del 1982, che consente l'esecuzione in deroga alle procedure solo per i piccoli miglioramenti. (Conf 7836/87, mass n 455649).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1612, Cod. Civ. art. 1615, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 209 art. 16, Legge 03/05/1982 num. 209 art. 17, Legge 03/05/1982 num. 209 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)