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Sez. 3, Sentenza n. 9668 del 03/10/1997 (Rv. 508522 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE | Nuove costruzioni per civile abitazione e abbandono della casa colonica - Grave inadempimento degli obblighi dell' affittuario - Configurabilità - Ragioni - Inadeguatezza del fabbricato rurale - Art. 16 legge 203 del 1982 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508522-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE

Costituisce grave inadempienza dell'obbligo dell'affittuario di custodire e conservare il fondo rustico e di buona fede nell'eseguire il contratto, l'abbandono, con conseguente degrado, della casa colonica e la costruzione - peraltro abusiva, pur se poi condonata - di altre case di civile abitazione, per bisogni estranei a quelli del fondo e alla sua destinazione agraria, potendo invece l'affittuario, nel caso di inadeguatezza del fabbricato rurale, provvedere ai sensi dell'art. 16 legge 3 maggio 1982 n. 203.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1615, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)