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Sez. 5, Sentenza n. 2816 del 07/02/2008 (Rv. 602112 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Determinazione induttiva dei ricavi e dei compensi ex artt. 11 e 12 d.l. n.69/1989 - Mancata comparizione del contribuente in sede amministrativa - Avviso di accertamento presuntivo - Legittimità - Condizioni - Prova della determinazione reddituale più favorevole in sede processuale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602112-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla procedura di determinazione induttiva dei ricavi e dei compensi sulla base dei coefficienti presuntivi disciplinati dagli art. 11 e 12 del d.l. 2 marzo 1989, n.69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n.154, è legittimo l'avviso di accertamento presuntivo, basato sui parametri di cui all'art.3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n.549, inerente i redditi di imprese minori e lavoratori autonomi, purché adottato dopo l'inutile tentativo dell'amministrazione finanziaria di instaurare un preventivo contraddittorio con il contribuente, il quale ha la facoltà di offrire, anche in sede processuale, la prova della più favorevole determinazione reddittuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 11 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)