Sez. 5, Sentenza n. 27648 del 21/11/2008 (Rv. 605855 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Metodo induttivo - Parametri presuntivi disciplinati dall'art. 3, comma 181, legge n. 549 del 1995 - Prova contraria - Presunzioni - Ammissibilità .
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In materia di accertamento dell'imposta sui redditi, i parametri disciplinati dall'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dal successivo D.P.C.M. 29 gennaio 1996, possono, alla stregua di tutti gli altri parametri presuntivi utilizzati per l'accertamento, essere contrastati, in ordine alla loro congruità , da contribuenti che siano in grado di dimostrare l'insussistenza di maggiori indici di reddito in essi previsti: detti parametri, infatti, a differenza dei coefficienti presuntivi di cui al d.l. 2 marzo 1989, n. 69, danno luogo ad un sistema di presunzioni semplici che non richiedono la presenza di specifiche e tipiche previsioni agevolative, ben potendo la prova contraria essere costituita anche da presunzioni formulate dal contribuente.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)