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Sez. 5, Sentenza n. 27648 del 21/11/2008 (Rv. 605855 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Metodo induttivo - Parametri presuntivi disciplinati dall'art. 3, comma 181, legge n. 549 del 1995 - Prova contraria - Presunzioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605855-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In materia di accertamento dell'imposta sui redditi, i parametri disciplinati dall'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dal successivo D.P.C.M. 29 gennaio 1996, possono, alla stregua di tutti gli altri parametri presuntivi utilizzati per l'accertamento, essere contrastati, in ordine alla loro congruità, da contribuenti che siano in grado di dimostrare l'insussistenza di maggiori indici di reddito in essi previsti: detti parametri, infatti, a differenza dei coefficienti presuntivi di cui al d.l. 2 marzo 1989, n. 69, danno luogo ad un sistema di presunzioni semplici che non richiedono la presenza di specifiche e tipiche previsioni agevolative, ben potendo la prova contraria essere costituita anche da presunzioni formulate dal contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)