Sez. 5, Sentenza n. 15557 del 30/06/2010 (Rv. 613883 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Avviso di accertamento - Omesso riferimento ai parametri di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Annullamento in sede giudiziale - Pendenza dei termini per l'esercizio del potere impositivo - Nuovo avviso privo del vizio precedentemente rilevato e rispettoso del principio desumibile dalla sentenza passata in giudicato - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, l'avviso di accertamento annullato in sede giudiziale, in quanto motivato con automatico ed acritico riferimento ai valori prefissati in via generale dalle deliberazioni comunali e non in relazione ad elementi concreti, come previsto dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, può essere legittimamente sostituito, entro i termini di decadenza del potere impositivo, con altro avviso privo del vizio precedentemente rilevato e rispettoso del principio desumibile dalla sentenza passata in giudicato, il quale recepisca una perizia giurata che prende in considerazione la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso, gli oneri per eventuali lavori di adattamento e prezzi medi praticati sul mercato delle vendite di aree aventi uguali caratteristiche, così come previsto dal citato art. 5, comma 5, non essendo conforme a legge che il contribuente ometta di adempiere al proprio dovere contributivo, in assenza della decadenza della potestà impositiva dell'ente, e costituendo il nuovo atto non una mera integrazione di quello annullato, ma esercizio dell'ordinario e doveroso potere di accertamento, non consumatosi con l'emanazione dell'atto viziato, in ottemperanza alla pronuncia di annullamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)