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Sez. 1, Sentenza n. 8768 del 26/10/1994 (Rv. 488240 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Limiti di velocità - Superamento - Mancata contestazione immediata della violazione - Motivi - Specificazione - Mancanza - Obbligazione di pagare la sanzione - Estinzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488240-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni amministrative per il superamento di limiti di velocità, la mancata contestazione immediata della violazione, quando sia possibile (art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689, primo comma), e la mancata specificazione dei motivi per cui non sia stato possibile intimare al trasgressore di fermarsi (art. 606 reg. cod. strad.) non comportano l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione, essendo tale conseguenza prevista dalla legge solo per la violazione dell'obbligo di notificare gli estremi della violazione entro un termine determinato (secondo comma, art. 14 cit.).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1959 num. 420 art. 606, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 606), Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)